Informativa ai sensi dell’art. 131 comma 2bis del D. Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private – e dell’art. 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9/5/2008
SEZIONE I
Informazioni generali sull’impresa di assicurazioni
Zurich Insurance Europe AG, è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance, ha la propria sede legale a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania.
Zurich Insurance Europe AG svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede legale in via Benigno Crespi 23, 20159 - Milano
Telefono n. +39.0259661 - Telefax n. +39.0259662603
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Zurich Insurance Europe AG è iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. I.00066.
SEZIONE II
Informazioni sui livelli provvigionali percepiti dall’intermediario nell’offerta di contratti relativi all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti.
Livello delle provvigioni/compensi* riconosciuti all’Intermediario dall’Impresa Zurich Insurance plc, Rappresentanza Generale per l’Italia:
- RC autovetture, motocicli, ciclomotori, natanti ad uso privato/diporto (esclusi autotassametri, veicoli adibiti a noleggio con o senza conducente, natanti ad uso pubblico, polizze a libro matricola): 10%
- RC tutti i restanti rischi: 8%
* Misure espresse in termini percentuali, applicati al premio imponibile, al netto di tasse, imposte e contributi, comunque denominati.
Informativa sui reclami
Eventuali reclami relativi ai contratti o servizi forniti dall'impresa di assicurazione, nonché al comportamento degli agenti di cui l'impresa si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli agenti, possono essere presentati all’Agenzia utilizzando indirizzo email e PEC-Posta Elettronica Certificata presenti nella sezione ‘Dati societari’ di questo sito, oppure per iscritto all'Ufficio Gestione Reclami della Compagnia ai seguenti recapiti:
email: reclami@zurich.it
pec: reclami@pec.zurich.it
fax: 02.2662.2243
posta: Ufficio Gestione Reclami, Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
oppure inviati tramite l'apposito form presente al seguente link:
www.zurich.it/in-caso-di/reclamo
La Compagnia deve fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'agente, piuttosto che di un collaboratore o dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l'intermediario e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.
Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42133206 o via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo inoltrato alla Compagnia. Inoltre, il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale quali:
- La conciliazione paritetica. In caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000,00 euro, puoi rivolgerti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).
- La mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010. Questo sistema si applica in caso di controversia attinente ai contratti assicurativi, come ad esempio in caso di lite relativa al risarcimento di un danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, attraverso la presentazione di una domanda all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli.
- L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c. è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia
- La convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i. Questo sistema si applica per esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e a controversie relative ad una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato.